Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587,  n.
fax  06/96514000   e   p.e.c.   per   il   ricevimento   degli   atti
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici e' domiciliato  in
Roma alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la  Regione  Toscana,  in  persona  del  presidente  della
Regione in carica,  domiciliato  presso  la  sede  della  Regione  in
Firenze, piazza Duomo 10 (c.a.p. 50122); 
    Per l'impugnazione dell'art. 9  comma  2  della  legge  regionale
Toscana 18 ottobre 2016 n. 72, pubblicata sul B.U.R.  n.  48  del  26
ottobre   2016,   recante:   «Disposizioni   per   il   potenziamento
dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale  n.
23/2012», come da delibera del Consiglio dei ministri adottata  nella
seduta del 16 dicembre 2016. 
 
                              F a t t o 
 
    In data 26 ottobre 2016 e'  stata  pubblicata  sul  B.U.R.  della
Regione Toscana la legge regionale 18 ottobre 2016 n. 72,  intitolata
«Disposizioni per il potenziamento dell'Autorita' portuale  regionale
- Modifiche alla legge regionale n. 23/2012». 
    L'art. 9 comma 2 della predetta legge inserisce  il  comma  3-bis
dell'art.  19  della   legge   regionale   n.   23/2012,   disponendo
testualmente come segue: 
      «Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all'art. 3
commi 1-bis e 1-ter, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla
normativa vigente, la Giunta regionale e'  autorizzata,  a  decorrere
dall'anno 2017, ad incrementare la dotazione organica e  a  procedere
all'assunzione di personale non dirigenziale  a  tempo  indeterminato
fino al numero massimo di dieci unita'». 
    Con delibera del 16 dicembre 2016 il Consiglio  dei  ministri  ha
deciso di proporre  il  presente  ricorso  per  l'annullamento  della
disposizione riportata, sulla base del seguente 
 
                             M o t i v o 
 
    Violazione dell'art.  117  terzo  comma  della  Costituzione,  in
relazione alla disposizione dettata dall'art. 1 comma 228 della legge
28 dicembre 2015 n. 208. 
    L'art. 1 comma 228 della legge 28  dicembre  2015  n.  208  cosi'
dispone:  «Le  amministrazioni  di  cui  all'art.  3,  comma  5,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  e  successive  modificazioni,
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato di  qualifica  non  dirigenziale  nel
limite di un contingente di personale  corrispondente,  per  ciascuno
dei predetti anni, ad una spesa  pari  al  25  per  cento  di  quella
relativa al medesimo personale cessato  nell'anno  precedente.  Ferme
restando le facolta' assunzionali previste dall'art.  1,  comma  562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015
non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno,
qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno  precedente  sia
inferiore  al  rapporto  medio  dipendenti-popolazione   per   classe
demografica, come definito triennalmente con il decreto del  Ministro
dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale  stabilita
al periodo precedente e' innalzata al 75 per  cento  nei  comuni  con
popolazione inferiore  a  10.000  abitanti.  In  relazione  a  quanto
previsto dal primo periodo  del  presente  comma,  al  solo  fine  di
definire il processo di mobilita' del personale degli  enti  di  area
vasta  destinato  a  funzioni  non  fondamentali,  come   individuato
dall'art. 1, comma 421, della citata legge n. 190 del  2014,  restano
ferme  le  percentuali  stabilite   dall'art.   3,   comma   5,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'art. 3 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato  con  riferimento
agli anni 2017 e 2018». 
    Non puo' essere messo in dubbio  che  la  riportata  disposizione
statale costituisca esercizio della funzione statale di coordinamento
della finanza pubblica, al pari di altre precedenti norme di  analoga
struttura per le  quali  tale  carattere  e'  stato  riconosciuto  da
codesta Eccellentissima Corte. 
    Basti  citare  al  riguardo  le   sentenze   di   codesta   Corte
costituzionale 27 giugno 2012 n. 161 per l'art.  76  comma  7 decreto
legislativo 25 giugno 2012 n. 212, 5 novembre 2015 n. 218 per  l'art.
3 comma 5 decreto legislativo n. 90/2014 e 21 luglio 2016 n. 202  per
l'art. 1 comma 424 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
    Nella seconda delle sentenze ora citata  codesta  Eccellentissima
Corte ha significativamente osservato che «si deve  ritenere  che  la
norma censurata non abbia carattere di  dettaglio  e  costituisca  un
principio di coordinamento della finanza pubblica, in  quanto  questa
Corte ha da tempo reputato che l'incisione con misure transitorie, da
parte dello Stato, di un rilevante aggregato  della  spesa  pubblica,
come quella per  il  personale,  interviene  a  titolo  di  principio
fondamentale della materia (ex plurimis, sentenze n. 18 del 2013 e n.
169 del 2007)». 
    Neanche  puo'  dubitarsi  dell'applicabilita'   della   normativa
«vincolistica» dettata dal comma 228 dell'art. 1 legge n. 208/2015 (e
di eventuali analoghi futuri interventi dello Stato in materia)  alla
fattispecie disciplinata  (illegittimamente)  dalla  norma  regionale
impugnata. 
    Giova al riguardo evidenziare come l'Autorita' portuale regionale
della Toscana sia disciplinata dalla legge regionale 28  maggio  2012
n. 23, nel cui preambolo, al  punto  3,  si  legge  che  «la  Regione
esercita le competenze suindicate attraverso l'istituzione di un ente
dipendente,  denominato  Autorita'  portuale  regionale,   al   quale
riconosce il ruolo  di  gestore  globale  della  vita  istituzionale,
amministrativa ed economica del porto, un  ente  pertanto  fortemente
specializzato che assicura  l'ottimizzazione  delle  professionalita'
esistenti  avvalendosi  degli  uffici  della  Regione  e  degli  enti
locali». 
    Il successivo art. 2  della  detta  legge  regionale  n.  23/2012
statuisce che «l'Autorita' e' un ente dipendente della  Regione,  con
personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,  istituito  ai  sensi
dell'art. 50 dello Statuto»; ed a sua volta l'art. 50  dello  Statuto
della  Regione  Toscana  prevede  che  «le  funzioni   amministrative
riservate alla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarieta',
possono essere esercitate anche  tramite  enti,  aziende,  agenzie  e
altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati  con  legge
regionale». 
    Si aggiunge che  l'art.  20  della  legge  regionale  n.  23/2012
prevede  che  «al  personale  dell'Autorita'  si  applica  lo   stato
giuridico ed il  trattamento  economico  e  normativo  dei  contratti
collettivi nazionali di lavoro del comparto  regioni-enti  locali»  e
che il successivo art. 21  prevede  (da  subito  ed  «a  regime»)  il
finanziamento degli oneri di funzionamento  dell'Autorita'  a  carico
del bilancio della Regione. 
    Ancor  piu'  evidente   ed   ingiustificabile   appare,   infine,
l'illegittimita'  della  disposizione  regionale  impugnata  con   il
presente ricorso in quanto la Regione non  ha  neanche  indicato  una
corrispondente riduzione della dotazione organica di altri  enti,  in
correlazione all'attribuzione delle nuove funzioni all'Autorita'.